Quali opportunità
con la legge GADDA
La Legge Gadda contro lo spreco alimentare (Legge 19 agosto 2016 n. 166), è il provvedimento che ha riorganizzato il quadro normativo e regolato le donazioni alimentari, introducendo misure di semplificazione al fine di incentivare le donazioni da parte degli operatori del settore alimentare, agricolo e agro-alimentare e stabilendo come priorità il recupero di cibo da donare alle persone in difficoltà economica e sociale nel nostro Paese.
Questo provvedimento pone l’Italia all’avanguardia in Europa e nel mondo, con un approccio strategico per il contrasto allo spreco alimentare. In termini pratici la norma apre per la prima volta non solo alle eccedenze alimentari riguardanti prodotti a lunga conservazione, ma anche rispetto a cibi cotti, a cibi freschi e a freschissimi, oltre all’orto-frutta, ai prodotti surgelati, e al pescato. I potenziali donatori così possono ora essere i negozi, i bar, i supermercati, i laboratori, i ristoranti, le mense e le industrie alimentari.
In generale il Legislatore, con la Legge Gadda, si è posto i seguenti obiettivi:
- Creare un quadro normativo all’interno del quale inserire le norme già esistenti in tema di agevolazioni fiscali (D.Lgs. 460/97, D.Lgs. 133/99), la responsabilità civile (D.Lgs. 155/03) e procedure per la sicurezza igienico-sanitaria (D.Lgs. 147/13).
- Definire in modo chiaro gli operatori del settore alimentare, i soggetti cedenti, le eccedenze alimentari, lo spreco alimentare, le donazione, ecc…
- Introdurre agevolazioni amministrative per i donatori attraverso la semplificazione delle procedure di donazione rispetto alla distruzione.
- Incentivare il valore del recupero alimentare per il consumo umano evitandone la distruzione; qualora non fosse possibile l'utilizzo umano si valorizza il recupero per uso zootecnico o energetico.
- Introdurre nelle scuole l’insegnamento dell’educazione alimentare e della lotta agli sprechi;
- Prevedere finanziamenti per chi sviluppa progetti di ricerca nel settore.
Vademecum
In questo breve spazio-vademecum verranno prioritariamente illustrate le semplificazioni fiscali, con l’obiettivo di incoraggiare la filiera produttiva e distributiva a donare beni inutilizzati o eccedenze. Il testo si limita alle donazioni di prodotti alimentari, agricoli e agro alimentari, sebbene la Legge Gadda tratti una serie più ampia di prodotti (oltre agli alimenti, farmaci, prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona e della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici e prodotti farmaceutici, prodotti di cartoleria e di cancelleria).
Possono donare (a norma dell’art. 2 lettera a legge 166/16) eccedenze di beni inutilizzati, tutte le attività commerciali, piccole o grandi che siano, le quali operino in una delle fasi della raccolta, della produzione, della trasformazione, della distribuzione e della somministrazione di prodotti prodotti alimentari, agricoli e agro alimentari.
Si collocano quindi tra questi soggetti, a mero titolo esemplificativo:
- le imprese della grande distribuzione
- i punti vendita
- i piccoli esercizi commerciali
- la ristorazione organizzata e collettiva
- i produttori artigianali o industriali
- i mercati ortofrutticoli
I beni in eccedenza o inutilizzati possono essere donati ad enti senza fini di lucro, pubblici o privati, che perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che realizzino attività d’interesse generale.
La legge 166/2016 è stata ampiamente coordinata con la riforma del Terzo settore, includendo tra i donatari tutti gli enti che saranno iscritti nel costituendo registro unico nazionale. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le APS (Associazioni di Promozione Sociale), le ODV (Organizzazioni di Volontariato) come noi, gli enti filantropici, le cooperative sociali e le imprese sociali (art. 2 lettera b) legge 166/16).
Cosa donare è possibile donare i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
- ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
- rimanenze di attività promozionali;
- prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
- rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
- invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
- invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
- non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad auto compostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. (art. 2 lettera c) legge 166/16)
Con riferimento alle disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari previste dall’art. 4 della Legge Gadda, in esame, sembra opportuno sottolineare che tale cessione è consentita anche oltre il temine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse.
Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico: questi, se invenduti o non somministrati entro le 24 ore successive alla loro produzione, sono da considerarsi eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, nonché presso i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva e, pertanto, possono essere donati ai soggetti cessionari.
Come sottolineato in premessa, la legge 166/2016 ha l’obiettivo di incoraggiare la filiera produttiva e distributiva a donare beni inutilizzati o eccedenze, e per fare questo prevede una procedura piuttosto semplice.
Se la singola cessione riguarda eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché beni di valore complessivo non superiore a 15.000 euro, è sufficiente un documento di trasporto o un titolo equivalente.
Quando si tratta di donazioni che non rientrano in questa categoria e riguardano importi più consistenti, la procedura richiede maggiore trasparenza per assicurare il raggiungimento degli obiettivi solidali.
In particolare, il soggetto donatore è tenuto a trasmettere agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate nell’arco di un mese, che dovrà essere trasmessa entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le suddette operazioni.
ECCEDENZE FACILMENTE DEPERIBILI E INFERIORI A 15.000 EURO PER SINGOLA OPERAZIONE
a) Adempimenti per chi dona
Per ogni cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto (DDT – documento di trasporto), o un documento equipollente con indicazione:
- della data
- degli estremi del cedente
- del cessionario
- dell'incaricato del trasporto
- della quantità e qualità della merce
- della loro destinazione.
Il donatore NON deve fare comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate per le cessioni di alimentari facilmente deperibili e per quelle cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15000 euro.
b) Adempimenti per chi riceve L’ente che riceve i beni deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre una dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei ddt dei beni ricevuti con l’impegno ad utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali.
ECCEDENZE OLTRE 15.000 EURO PER SINGOLA DONAZIONE
c) Adempimenti per chi dona è necessario, per ogni cessione gratuita, il documento di trasporto indicante:
- la data
- gli estremi del cedente
- gli estremi del cessionario
- gli estremi dell’incaricato del trasporto
- la quantità e la qualità della merce
- la sua destinazione.
Successivamente bisogna trasmettere per via telematica agli uffici dell’Agenzia Entrate e ai comandi della Guardia di Finanza competenti una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese, con l’indicazione dei ddt e del valore dei beni ceduti calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita.
La comunicazione deve essere trasmessa entro il 5 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le cessioni
d) Adempimenti per chi riceve L’ente che riceve i beni deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre una dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei ddt dei beni ricevuti oltre all’impegno ad utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali
Per tutti gli adempimenti però niente paura ti veniamo in aiuto noi con Bringthefood!
Per tutta la gestione “burocratica” abbiamo reso tutto semplicissimo, immediato e se vuoi autonomo attraverso il sistema personalizzato per Foodbusters da Bringthefood che è un’applicazione web utilizzata già da diversi enti e reti di raccolta per gestire eccedenze dalla ristorazione, da esercizi commerciali (piccola e grande distribuzione) e dalle organizzazioni dei produttori che genera tutti i documenti che servono, (e non solo), in tempo reale.
a) AI FINI IVA I beni ceduti a titolo gratuito nei confronti di enti pubblici e associazioni del Terzo Settore aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione studio o ricerca scientifica, nella forma di prodotti alimentari, vengono considerati distrutti ai fini IVA, ex art. 6 comma 15 L. 133/1999. Si tratta pertanto di una operazione fuori campo IVA. L’impresa cedente può operare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti.
b) AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Sui beni ceduti gratuitamente (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa), non opera la disposizione del Tuir, secondo la quale si comprende tra i ricavi il valore normale dei beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (es.: omaggi, autoconsumo). In questo modo il legislatore ha stabilito che le cessioni solidaristiche ai fini del calcolo del reddito d'impresa non sono considerate ricavi, quindi non vengono sottoposte a tassazione IRES o IRPEF.
Valore normale del bene ceduto per valore normale si intende il valore commerciale del bene; ai fini delle imposte dirette l’impresa donante potrà dedurre il costo di acquisto del bene, mentre il valore normale non costituirà ricavo dell’impresa, né concorrerà ai fini IRAP.
Ai fini IVA l’impresa donante non dovrà applicare l’imposta sulla merce in uscita, mentre potrà detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto del bene. Per le imprese che producono il bene i costi deducibili sono: le materie prime utilizzate ed il costo del lavoro impiegato per la produzione del bene ceduto.
I COMUNI E LA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ALLE IMPRESE CHE DONANO La Legge Gadda concede ai Comuni la possibilità di deliberare coefficienti di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti.
Tale beneficio riguarda le utenze non domestiche relative ad attività commerciali che producono e/o distribuiscono beni alimentari e che destinano le eccedenze alimentari prodotte agli indigenti e alle persone in maggiore condizioni di bisogno.
Se sei un comune interessato a saperne di più in merito all’ipotesi di applicare un coefficiente di riduzione della TARI alle attività del territorio che producono, trasformano, distribuiscono e servono cibo, contattaci per saperne di più e saremo felici di darti una mano al fine di applicare la norma e inserirti nella nostra speciale lista dei comuni a #sprec0!